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NUOVA DISCIPLINA SULLE VERIFICHE PERIODICHE STRUMENTI DI MISURA
Il giorno 19 settembre 2017 entrerà in vigore il nuovo decreto che disciplinerà i laboratori metrologici e le verifiche periodiche sugli strumenti metrici (Decreto 21 aprile 2017 n.93.) Tale decreto (che si allega) stabilisce cosa sarà operativo da subito e cosa invece ha un periodo transitorio fino al 19 marzo 2019. Gli adempimenti da attuare immediatamente si possono riassumere in: 1. Il Fabbricante non è più abilitato ad effettuare la prima Verifica Periodica ma solo la Verifica Prima (art.2 comma 1 lettera C); art.4 comma 3)). 2. Pertanto una nuova bilancia venduta dopo il 19 settembre 2017, dovrà essere messa in servizio entro trenta giorni dal titolare dello strumento attraverso una comunicazione di messa in servizio alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, comunicando modello, matricola, indirizzo, ecc…… (art.8 comma1; art.9). 3. Dalla data della messa in servizio, il titolare dello strumento ha 3 anni di tempo per richiedere ai laboratori abilitati la prima verifica periodica. Oggi i laboratori abilitati sono quelli riconosciuti dalle Camere di commercio ma dal 19 marzo 2019 decadranno e saranno attivi solo i laboratori accreditati da Accredia, diventando cioè Organismi di Ispezione/Verifica (art.4 comma 3). 4. La Verifica Periodica avrà validità tre anni e il titolare dello strumento dovrà richiedere una nuova verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti, solo se la riparazione ha comportato la rimozione di sigilli di chiusura o anche sigilli elettronici (art.4 comma 8; art.7 commi 1, 2, 3, 4). 5. Dal 19 settembre 2017 ogni nuova Verifica Periodica richiederà l’emissione del libretto metrologico a carico del laboratorio che eseguirà la Verifica, senza onere per il titolare dello strumento. Tale libretto rimarrà al titolare dello strumento e servirà per annotare ogni operazione riguardante lo strumento metrico, cioè: verifiche periodiche, riparazioni, cessione ad altro utente, ecc…. (art.4 comma 12). Si ricorda che la materia in oggetto è ancora in fase di interpretazione da parte dei vari organismi coinvolti e vi daremo aggiornamenti non appena avremo novità di rilievo.
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